Il regolamento del Congresso dei Giovani Democratici Basilicata
L’Assemblea regionale dei Giovani Democratici di Basilicata, riunitasi il 2 giugno 2011, approva il regolamento per lo svolgimento del I° congresso regionale dei GD che si terrà il giorno 1 settembre 2011 a Policoro.
I
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO E DOCUMENTI CONGRESSUALI
Articolo 1
(Convocazione del Congresso)
1. Il 1° Congresso Regionale dei Giovani Democratici di Basilicata è convocato nella prima decade di settembre 2011.
2. Il Primo Congresso regionale si svolge sulla base di tesi per la discussione politica.
Articolo 2
(Commissione regionale dei saggi)
1. Le funzioni della Commissione Regionale dei saggi sono svolte dalla Commissione nominata dall’ Assemblea Regionale del 28 dicembre 2010 integrata, per lo svolgimento delle funzioni, da altri due membri (in totale di tre compreso il presidente 1° nominato) di cui uno in Provincia di Potenza e uno in Provincia di Matera, scelti dall’Assemblea Regionale del 2 giugno 2011 tra persone di provata esperienza e competenza. I designati, come stabilito dal regolamento emanato dalla Direzione Nazionale, non possono ricoprire, al momento della nomina, incarichi esecutivi e di direzione di livello regionale o provinciale. I designati non possono presentare propria candidatura a segretario regionale dei GD né sottoscrivere candidature terze.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume , si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso .
Articolo 3
(Contributi dei Giovani Democratici al programma ed agli orientamenti del Partito Democratico di Basilicata e documenti)
1. Il Congresso Regionale approva il Contributo dei giovani democratici al programma e agli orientamenti del PD. A questo fine partendo dall’esito del voto alle tesi nei congressi di sezione si avvale anche dei contributi che possono venire dalle altre tesi e da documenti e ordini del giorno presentati e di documenti che possono essere approvati durante il congresso regionale e nei congressi di federazione che si svolgeranno successivamente. All’insediamento del Congresso Regionale viene eletta una commissione con il compito di valutare i predetti documenti e ordini del giorno e istruire la discussione per i lavori congressuale.
2. La Commissione dei saggi può, su sollecitazione della Commissione regionale per il Congresso, autorizzare l’invio alla discussione dei Congressi di base di ordini del giorno su temi programmatici di particolare rilevanza presentati entro il giorno 20 luglio dai membri della direzione nazionale.
3. Analogamente può essere autorizzata la presentazione di documenti su temi locali o di ordini del giorno tematici.
Articolo 4
( Modifiche dello Statuto)
1. La Commissione eletta dalla Direzione regionale il 2 giugno 2011, avvalendosi della collaborazione della Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti, propone le modifiche ritenute necessarie dello Statuto regionale dei GD da sottoporre alla discussione del Congresso Regionale.
2. Il Congresso regionale in una apposita sessione esaminerà le proposte di modifica dello Statuto della Commissione, le proposte eventualmente contenute nelle tesi politiche, quelle approvate dai Congressi delle Unità di Base (i circoli) nonché quelle proposte da delegati al Congresso regionale.
II
LE GARANZIE CONGRESSUALI
Articolo 5
( Anagrafe degli iscritti)
1. L’assegnazione dei delegati all’assemblea congressuale è stabilita sulla base degli iscritti dell’anno 2010 registrati al 28 febbraio 2011 e degli aderenti, per l’anno 2011, ai circoli che si costituiscono entro il 10 luglio 2011
2. Per i nuovi iscritti al 2011 è ammessa la partecipazione all’assemblea congressuale di competenza con diritto di parola.
3. Per la composizione della platea congressuale regionale si terrà conto anche dei circoli comunali nati al 10 luglio 2011 ma nella misura massima di N. 1 delegato ciascuno e di N.2 delegati per i circoli dei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti e con un significativo numero di iscritti. La competenza è demandata alla Commissione per il Congresso.
4. La formazione della platea congressuale viene gestita dalla Commissione per il Congresso che ne garantisce la regolarità e sovrintende alla riscossione della quota della tessera per gli iscritti si nuovi circoli.
5. La Commissione regionale per il Congresso ha il compito di acquisire l’anagrafe degli iscritti.
6. Le Unità di base hanno l’obbligo di presentare alle Federazioni gli elenchi completi dei propri iscritti.
In caso di presunte irregolarità gli iscritti possono presentare formale reclamo alla Commissione per il Congresso. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto motivato ricorso alla Consiglio Nazionale dei Garanti dei Giovani Democratici.
7. La comunicazione dell’anagrafe degli iscritti per il Congresso Nazionale dei Giovani Democratici sarà accompagnata dal versamento di 1,00 Euro, così come previsto dal regolamento finanziario nazionale, per ogni singolo iscritto.
8. Ogni contestazione alle disposizioni della Commissione per il Congresso è demandata alla Commissione dei saggi.
Articolo 6
(Le garanzie)
Precedente comma 1 cassato e riportato all’art. 16 norma transitoria.
1. La commissione dei saggi ha il compito di garantire che la fase congressuale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito congressuale sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal regolamento, a tutte le tesi politiche.
2. In particolare, in presenza di più tesi politiche, la Commissione dei saggi, d’intesa con gli organi dirigenti ai diversi livelli, promuove l’illustrazione delle diverse tesi in tutte le assemblee congressuali di base, garantendo la partecipazione dei presentatori di tali documenti o di loro rappresentanti.
3. La commissione dei saggi può designare un proprio rappresentante – scelto preferibilmente tra i componenti le stesse commissioni oppure scelto al di fuori di essa purché (fatti salvi i medesimi requisiti validi per i primi) di altra provincia rispetto al circolo per cui viene designato. Il rappresentante fa parte della Presidenza del Congresso cui è stato designato, non ha diritto di voto, non interviene nel dibattito congressuale, ha funzioni di garanzia sulla corretta applicazione dei regolamenti congressuali.
Laddove casi specifici lo richiedano (ad esempio nella esposizione di più tesi congressuali) la Commissione può designare, di volta in volta, più rappresentanti ad illustrare la tesi di riferimento.
4. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei congressi vanno rivolte alla Commissione dei saggi che ha potere di decisione in merito.
5. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, dei Congressi di base, o di singole decisioni da essi prese, vanno presentate entro 2 giorni dallo svolgimento del Congresso alla Commissione regionale dei saggi, che è chiamata a decidere, in modo insindacabile, entro i 2 giorni successivi.
III
COMPOSIZIONE E SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI
Articolo 7
(Composizione del Congresso delle Unità di base)
1. Partecipano con diritto di parola e di voto al Congresso dell’Unità di base di appartenenza e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati al congresso regionale tutti gli iscritti del 2010 che abbiano rinnovato la tessera per l’anno 2011 alla data di svolgimento del congresso e i nuovi iscritti alla data del 10 luglio 2011 appartenenti ai circoli di nuova costituzione.
2. I nuovi iscritti 2011 tesserati dopo la data del 28 febbraio partecipano ai Congressi esclusivamente con diritto di parola e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati al congresso regionale.
3. Gli iscritti ai circoli di nuova costituzione partecipano con diritto di parola e di voto nell’ambito del proprio congresso come previsto all’art. 6 comma 3 relativo all’anagrafe degli iscritti, ma possono eleggere un solo rappresentante al Congresso Regionale (fatta salva la clausola per i Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti) contemplando così un principio di massima partecipazione ed apertura alle nuove realtà.
Articolo 8
(I congressi di base)
1. La Commissione Regionale per il Congresso definisce in conformità con il regolamento regionale le norme per lo svolgimento dei congressi di base. Le presidenze che si insediano ai congressi sono tenute a rispettare e far rispettare quanto disposto dalla Commissione.
2. I Congressi delle Unioni di base (circoli GD) procedono, al termine del dibattito, all’elezione dei delegati al congresso regionale.
3. Procedono altresì, nella stessa sessione, all’elezione degli organismi dirigenti e di garanzia e del Segretario, così come previsto dagli statuti e dai regolamenti vigenti ed approvati nell’assemblea regionale del 28 dicembre 2010.
4. I Congressi di base conferiscono alle delegazioni che partecipano al Congresso regionale il compito di nominare i membri di loro spettanza nella Direzione regionale con riferimento ai voti ottenuti dalle tesi nei congressi delle unità di base su scala comunale.
5. I membri di diritto nel Congresso regionale non deve superare la quota del 20% del totale della platea congressuale.
7. La Commissione regionale dei saggi vigila sull’applicazione delle norme antidiscriminatorie contenute nello statuto nazionale.
Articolo 9
(Composizione del Congresso regionale)
Giovani Democratici Basilicata
5
1. Il Congresso regionale è composto da 75 delegati eletti dai congressi di base dei GD equivalenti al 10% degli iscritti ai GD Basilicata alla data del 10 luglio 2011.
2. Ai circoli saranno assegnati un numero di delegati pari a 2 per i primi quindici iscritti e di un altro delegato ogni quindici iscritti, per i successivi.
3. Ad ogni circolo è assegnato almeno un delegato.
4. Il segretario regionale uscente fa parte di diritto della platea congressuale.
5. Fanno parte di diritto altresì i rappresentanti degli studenti nelle Consulte studentesche e negli organismi universitari (Consiglio d’amministrazione, Senato Accademico, CUS) iscritti ai circoli dei Giovani Democratici. Fanno parte altresì le rappresentanti alla consulta regionale e nazionale delle donne democratiche.
6. Fanno parte di diritto, altresì, i consiglieri comunali e componenti di giunta comunale iscritti ai giovani democratici.
7. La Commissione regionale per il congresso è chiamata ad operare per l’eventuale riequilibrio di genere.
8. Partecipano con diritto di parola ma non di voto i componenti la Direzione nazionale dei Giovani Democratici che non siano stati eletti delegati, compresi quelli che abbiano superato il 29esimo anno di età ma che hanno preso parte alla fase costituente dei Giovani Democratici attraverso le primarie del 2009.
IV
VOTAZIONE DELLE TESI POLITICHE ED ELEZIONE DEI DELEGATI
Articolo 10
(Votazione delle tesi politiche)
1. Il voto delle tesi politiche è espresso in forma palese di norma.
2. Le operazioni di voto si svolgono tassativamente nel seguente ordine:
• Voto sulle tesi politiche dopo la discussione impostata dal Presidente dell’Assemblea di delega regionale;
• Elezione dei delegati e del segretario politico;
• Votazione di eventuali altri documenti.
3. Il voto per le tesi avviene esclusivamente nei congressi delle Unità di base, le quali eleggono i propri delegati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna delle tesi.
4. La convocazione di ogni congresso di Unità di base , da comunicare tempestivamente ad ogni iscritto e alla Commissione per il Congresso, contiene la data , il luogo, l’ora di apertura e chiusura del dibattito e l’ora di inizio , nella stessa sessione, delle operazioni di voto sulle tesi, ed eventualmente il termine finale di chiusura delle stesse . La Presidenza del Congresso può, sulla base di motivate esigenze , consentire singole e limitate espressioni di voto in orari precedenti a quelli programmati.
6. Per assicurare la più ampia trasparenza e correttezza nelle votazioni sulle tesi politiche, ciascun iscritto ai GD deve mostrare la tessera 2010 e versare la quota per il 2011.
Articolo 11
(Elezione dei delegati nel caso di una sola tesi)
1. Nel caso di una sola tesi, il Congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta, con votazione distinta per i delegati, per gli organi dirigenti, per quelli di garanzia. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto.
2. Qualora sia scelto il voto palese, la Commissione elettorale (formata dal designato della Commissione dei saggi o delegati) sulla base di criteri di rappresentatività e di pluralismo, predispone una lista di numero pari a quello degli eligendi che è sottoposta all’esame dell’assemblea prima di procedere al voto.
3. Se la lista è accolta, il voto avviene per alzata di mano per la lista nel suo complesso.
4. Al momento della presentazione della lista un numero di partecipanti al Congresso che sia pari ad almeno il 10% del totale può presentare un’altra lista con un numero di candidati consenzienti pari ad almeno il 20% degli eligendi. Nessun candidato può essere proposto in più di una lista.
5. Nel caso di più liste, ogni partecipante al Congresso dichiara pubblicamente per quale lista esprime il suo voto.
6. I delegati da eleggere sono assegnati a ciascuna lista in base ai voti ottenuti ed utilizzando il metodo proporzionale dei dividendi in base al numero dei delegati assegnati al circolo (metodo D’Hondt).
7. Qualora il Congresso opti per il voto segreto, la Presidenza del congresso fissa un termine entro il quale, con la firma di almeno un decimo dei partecipanti ai congressi delle Unità di base, possono essere presentate più liste di candidati. Nessuno può essere fra i firmatari o tra i candidati di più di una lista. Se viene presentata una sola lista essa viene votata in blocco. Se sono presentate più liste ogni membro del Congresso indica la lista che vuole votare. L’elezione dei delegati avviene nei modi indicati nell’ultimo periodo del comma precedente, sulla base dell’ordine di lista consecutivo e sulla rigida alternanza di genere (uomo/donna).
A tal fine, al termine delle operazioni di voto delle unità di base, la Commissione per il Congresso è chiamata ad apportare i residui correttivi alla platea degli eletti. Tale operazione verrà effettuata, in caso di una sola lista, considerando i valori più alti al mancato quoziente successivo e, successivamente, ponderando questo dato con le migliori percentuali di scarto tra i votanti e gli aventi diritto (così da premiare la migliore partecipazione al congresso). In caso di più liste e fatti salvi i criteri appena esposti verranno considerati i migliori resti di lista su base regionale.
Articolo 12
(Determinazione del numero dei delegati per ciascuna tesi politica e recupero dei resti)
1. I delegati delle Unità di base vengono comunicati dalla presidenza del congresso appena terminate le votazioni.
2. Il numero di delegati spettante a ciascuna tesi (in caso di più tesi) si ottiene dividendo il totale dei voti riportati da ogni documento politico per 1,2,3… sino al numero dei delegati da eleggere (metodo D’Hondt). Ciascuna tesi avrà tanti delegati quanti sono i quozienti in essa appartenenti, compresi nella graduatoria.
3. Qualora a sostegno di un’unica tesi politica siano state presentate più liste la ripartizione dei delegati è attuata con la stessa procedura prevista al comma precedente.
4. Il rispetto della proporzionalità di genere (50%) e di tesi (in caso di più tesi) nel Congresso regionale è assicurato attraverso il riequilibrio ed il recupero dei resti ed è garantito dalla Commissione per il Congresso.
5. I delegati designati con il riequilibrio di genere sono aggiuntivi rispetto a quelli eletti direttamente dal congresso; per questo ogni lista deve contenere un nominativo in più, per l’eventuale successivo recupero.
6. Esauriti i congressi delle Unità di Base, la Commissione per il Congresso procede al computo dei voti ottenuti dalle varie tesi politiche e nomina i delegati. Poi nomina i delegati aggiuntivi sulla base dei criteri esposti nell’articolo precedente.
7. Il resto corrisponde, per ciascun documento e per ciascuna unità di base, al primo quoziente che non ha consentito l’elezione di un delegato.
8. Conclusi i congressi di base è compito della Commissione regionale per il congresso procedere alla certificazione dell’assemblea congressuale regionale.
9. La platea di tutti i delegati, con diritto di voto, deve rispettare i risultati dei congressi di base più gli eventuali riequilibri effettuati dalla Commissione.
10. Il primo recupero viene effettuato rispettando un criterio di proporzionalità di tesi (in caso di più tesi) ma nel rispetto del riequilibrio di genere. Pertanto è possibile lo scorrimento di lista di due o più unità successive se occorre riequilibrare la rappresentanza di genere.
Articolo 13
(Elezione degli organi dirigenti)
1. L’elezione degli organi dirigenti avviene nel rigoroso rispetto delle norme statutarie.
2. L’assemblea Congressuale regionale stabilisce la composizione degli organi regionali, nel rispetto delle norme statutarie e del risultato dei voti conseguiti dalle tesi nelle Unità di Base.
Articolo 14
(Presentazione delle tesi e delle candidature a segretario regionale dei Giovani Democratici)
1. Entro il giorno 20 luglio 2011 la Segreteria regionale dei GD deposita presso la Commissione per il Congresso la tesi. Entro la stessa data possono essere presentate altre tesi.
2. Tutte le tesi debbono essere sottoscritte da almeno 20 iscritti GD tesserati al 2010 con termine al 28 febbraio 2011.
3. La tesi rappresenta il contributo politico alla discussione congressuale.
4.La Commissione regionale per il Congresso trasferisce i documenti alla Commissione dei saggi per la pubblicazione delle tesi presentate e la garanzia di pari dignità e piena parità di diritti.
5. La presentazione delle tesi può includere la proposta della candidatura a Segretario politico fermo restando che la candidatura a Segretario deve essere accompagnata da una tesi.
6. La discussione sulle tesi termina il giorno 14 agosto.
7. Dal giorno 16 agosto hanno inizio i congressi di base per la elezione dei delegati e degli organi dirigenti di base. È possibile effettuare i congressi di base entro e non oltre il 25 agosto, salvo giustificati motivi.
8. Fino al giorno 25 agosto è possibile presentare le candidature a segretario regionale dell’organizzazione purché siano collegate ad una tesi presentata secondo i criteri individuati ai precedenti commi 1 e 2 e sottoscritta almeno dal 30% degli iscritti ai GD alla data del 28 febbraio come precisato al precedente comma 2.
Precedente articolo 9 cassato.
9. Dal giorno 25 agosto e fino al giorno 1 settembre la Commissione per il Congresso stila l’elenco dei delegati ed indice il Congresso entro la prima decade di settembre.
V
DEMOCRAZIA E PUBBLICITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE GIOVANI DEMOCRATICI DI BASILICATA
Articolo 15
(Partecipazione di non iscritti ai GD ai Congressi)
1. Ai Congressi partecipano con diritto di parola e di proposta anche i non iscritti all’organizzazione giovanile del PD che intendono contribuire alla elaborazione dei GD.
La Commissione per il Congresso stabilisce i criteri per la partecipazione dei non iscritti ai Congressi delle Unità di base e Regionale e definisce successivamente composizione e modalità di partecipazione.
2. Analogamente la Commissione Regionale procede alla definizione degli inviti.
Articolo 16
Norme transitorie e finali
(La Commissione regionale per il Congresso)
1. La commissione regionale per il congresso provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile del materiale congressuale e dispone l’organizzazione.
2. La Commissione gestisce ed organizza la fase congressuale fin dalla data a decorrere dalla quale è possibile presentare i documenti congressuali ed i poteri sono stabiliti negli articoli precedenti.
3. L’assemblea regionale del 2 giugno incarica la segreteria regionale, nella sua prima riunione, di nominare la Commissione Regionale per il Congresso.

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